Il D.Lgs. 346/90 fornisce una disciplina specifica per definire il valore dei beni mobili caduti in successione. Secondo l'articolo 9 comma 2 di questo decreto, denaro, gioielli e mobilia sono considerati parte dell'attivo ereditario per un importo pari al dieci per cento del valore globale netto imponibile dell'asse ereditario, anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore. Questa presunzione può essere superata solo se un inventario analitico dei beni mobili, redatto secondo le norme del codice di procedura civile, mostra un valore diverso.
La definizione di mobilia include tutti i beni mobili destinati all'uso o all'ornamento delle abitazioni, compresi i beni culturali non soggetti a vincoli specifici. Le opere d'arte ornamentali nelle abitazioni del defunto rientrano in questa categoria, mentre quelle esposte in luoghi pubblici o custodite altrove sono escluse dalla presunzione.
In passato, la presunzione era assoluta, ma è stata resa relativa dalla legge del 1986. Questo significa che può essere vinta presentando un inventario analitico conforme alle regole di procedura civile. L'inventario deve descrivere accuratamente tutti i mobili del defunto e includere stime di valore.
Le istruzioni per la dichiarazione di successione chiariscono che se non sono indicati importi per denaro, mobilia o gioielli, l'ufficio applicherà la presunzione del dieci per cento. Se l'importo dichiarato è inferiore al dieci per cento, l'ufficio applicherà la presunzione per la differenza. Se l'importo dichiarato è superiore al dieci per cento, non ci sarà alcuna maggiorazione. Se viene presentato un inventario analitico, sarà considerato il valore indicato in esso.
Per calcolare l'imposta di successione, si determina prima la base imponibile secondo le norme del D.Lgs. 346/90, si sottraggono eventuali franchigie o esenzioni, i beni mobili dichiarati per importi inferiori alla presunzione e si calcola infine il dieci per cento del valore risultante.